HOME
|
ARTICOLI
|
DOCUMENTI
|
FORUM
|
COMITATI TERRITORIALI
|
INIZIATIVE
|
DOVE FIRMARE
|
MATERIALI
votare informati
vademecum
contatti
banchetti
video
adesioni
De Luca e il sogno del terzo mandato
di Massimo Villone da la Repubblica Napoli del 23/2/2025
La Consulta ha fissato al 9 aprile l’udienza sul ricorso del governo avverso la legge 16/2024 della Campania per il terzo mandato, con cui il presidente De Luca insegue la ricandidatura. Un obiettivo realistico, o un miraggio? Il punto giuridico è semplice. Non è in dubbio il divieto di terzo mandato consecutivo derivante dal combinato disposto dell’art. 122.1 della Costituzione e dell’art. 2.1.lett. f) della legge 165/2004, che lo definisce esplicitamente come principio fondamentale. Il punto è la decorrenza del divieto. La legge campana assume che decorra dall’entrata in vigore della stessa legge, e valga per le consiliature a essa successive. Questo aprirebbe a De Luca la via a un terzo e persino un quarto mandato. In tal modo un principio fondamentale posto con legge statale in attuazione della Costituzione già nel 2004 vedrebbe la sua prima applicazione in Campania una trentina di anni più tardi. Di più, ammettere che sia la legge regionale a stabilire la decorrenza del divieto potrebbe in astratto consentire a una regione di rinviarla a tempo indeterminato, mantenendo un presidente in carica a vita. Punto colto anche nel ricorso governativo. È una palese assurdità, derivante dalla premessa sbagliata in partenza. Evidenzia l’errore sulla decorrenza del divieto stabilita dalla legge campana. Decorrenza invece da fissare al 2004 o al più al 2009, al momento dell’entrata in vigore della precedente legge campana 4/2009, che già faceva rinvio alla normativa statale allora vigente, e quindi implicitamente anche al principio in discussione. Può ora la legge 16/2024 ricevere un avallo dalla Corte costituzionale? Con sent. 60 /2023 la Consulta ha accolto il ricorso in via principale dello Stato e ha sancito la illegittimità di una legge della Sardegna che aumentava il numero di mandati possibili per i sindaci negli enti locali. In particolare, ha richiamato a fondamento della decisione “l’effettiva par condicio tra i candidati, la libertà di voto dei singoli elettori e la genuinità complessiva della competizione elettorale, il fisiologico ricambio della rappresentanza politica e, in definitiva, la stessa democraticità degli enti locali”. Con sent. 196/2024 ha respinto con analoghi ragionamenti un ricorso della Liguria avverso il mantenimento del limite di due mandati per i sindaci di comuni con più di 15.000 abitanti, disposto dall’art. 4.1 d.l. 7/2024, conv. in legge 38/2024. Sono chiare e ovviamente estensibili al livello regionale le motivazioni della Corte a sostegno dei limiti al numero di mandati per le cariche esecutive direttamente elettive, come punto di equilibrio con plurimi interessi di ordine costituzionale. Le pronunce richiamate sono estesamente citate nel ricorso governativo insieme a precedenti in Consiglio di Stato e Corte di cassazione (già evidenziati dalla Consulta). Un rigetto del ricorso e un semaforo verde alla legge campana, in contrasto con la giurisprudenza costituzionale e ordinaria, sembra davvero improbabile. Nel caso di accoglimento del ricorso, De Luca potrebbe tentare di forzare la mano, e candidarsi comunque. Ma si esporrebbe a reazioni davanti alla magistratura da parte di altri candidati, per violazione della par condicio e del corretto svolgimento della competizione elettorale. Potrebbe forse ipotizzarsi anche l’esercizio di poteri sostitutivi da parte del governo ai sensi dell’art. 120 della Costituzione. Mentre dall’accoglimento non verrebbe ostacolo a una lista De Luca, magari con lo stesso De Luca alla testa, candidato come consigliere e non come presidente. Il che ovviamente gli consentirebbe un potere contrattuale mantenendo aperta una partita politica in potenziale danno del centrosinistra. Conclusivamente, va detto che a nulla vale il frequente richiamo di De Luca al precedente di Zaia, presidente del Veneto per la terza volta. Ovviamente, il governo avrebbe dovuto ricorrere avverso la legge regionale veneta, che apriva al terzo mandato con un trucco contabile come quello della legge campana. Ma l’errore dell’esecutivo dell’epoca, voluto o meno che fosse, non genera ora una aspettativa in chiave di eguaglianza per De Luca. Incide solo sulla valutazione della disciplina e onore con cui – come vorrebbe l’art. 54 Cost. - quel governo ha tenuto la carica. Ma è meglio non chiedersi quanti in Italia scommetterebbero oggi sull’osservanza dell’art. 54 da parte di qualsiasi governo.
newsletter