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Autonomia, gli scenari possibili
di Massimo Villone da la Repubblica Napoli del 6/12/2024
Che succede sotto il cielo dell’autonomia differenziata (AD)? La sentenza 192/2024 della Consulta, dichiarando la incostituzionalità di alcune norme della legge 86/2024, e rileggendo l’AD nella più ampia architettura costituzionale, ha scatenato una ridda di opinioni contrastanti. Si afferma da un lato che la legge di fatto non esiste più e l’AD è defunta, si oppone dall’altro (Zaia&Co.) che il negoziato in corso tra Calderoli e alcune Regioni deve continuare come se nulla fosse. Incombe, poi, la stagione referendaria avviata con due quesiti, rispettivamente di abrogazione totale e parziale della legge 86/2024, proposti dai cittadini con 1.291.000 firme (quello totale) e da cinque consigli regionali (lo stesso totale, più uno parziale avente ad oggetto solo alcune norme). I non addetti ai lavori faticano a orientarsi. Cosa accade dopo la sentenza 192? Sui quesiti interviene per primo l’Ufficio centrale per il referendum della Corte di cassazione, sui profili di regolarità della richiesta (ad es. se sono state correttamente raccolte firme in numero sufficiente). Successivamente la Consulta valuta l’ammissibilità della richiesta alla luce dei limiti posti dall’art. 75 della Costituzione e ulteriormente disegnati dalla stessa Corte nella sua giurisprudenza. La Cassazione si pronuncia entro il 15 dicembre (art. 32 legge 352/1970). Peraltro, l’Ufficio ha già adottato in data 02.12 una prima ordinanza. Dispone la riunione dei due quesiti totali identici, che andranno a un voto unico, e propone ai promotori la denominazione dei quesiti - totale e parziale - e cioè la domanda per chi vota: “volete voi abrogare etc.”. L’ordinanza è interlocutoria perché precede la sentenza 192 (depositata 03.12, in G.U. 04.12). Una richiesta referendaria ha ad oggetto il diritto vigente al momento della presentazione. Poiché il diritto vigente può essere modificato da una sentenza della Consulta, che ad esempio ne dichiari la incostituzionalità, un'ordinanza assunta prima della sentenza richiede una rivalutazione a seguito della stessa. Ed è quello che accadrà, con una nuova pronuncia entro il 15 dicembre, che terrà conto della sentenza 192. Il quesito totale e quello parziale saranno oggetto di due distinte decisioni. Per il quesito di abrogazione totale della legge 86/2024, presentato con le firme popolari e dai cinque consigli regionali, rileva che la Consulta non ha dichiarato incostituzionale l’intera legge. Se lo avesse fatto, certamente il referendum sarebbe privato del suo oggetto e le operazioni referendarie dovrebbero cessare. Non si vota, ovviamente, per abrogare una legge già espunta dall’ordinamento giuridico. Invece, la Corte dichiara incostituzionali solo alcune norme, e per il resto la legge è vigente. L’eventuale adeguamento da parte del legislatore e l’osservanza delle interpretazioni costituzionalmente orientate date dalla Consulta rilevano per il futuro. Ma la Cassazione decide in base a quel che il diritto è oggi. L'oggetto del referendum non viene meno e il quesito rimane. Diversamente, per il quesito di abrogazione parziale va considerato che l’incostituzionalità colpisce in parte le norme che ne sono oggetto, ma con pronunce manipolative. In breve, la Consulta detta una formulazione sostitutiva del testo originario. Quindi, non c’è un vuoto normativo, venendo in essere una regola diversa. Spetterà alla Cassazione verificare se il quesito referendario è superato perché la nuova regola ne soddisfa le ragioni, o si trasferisce sulla nuova regola, se quelle ragioni trovano conferma. A mio avviso, per il quesito totale il semaforo dovrebbe essere verde, per quello parziale - che comunque è stato un errore delle Regioni presentare - si vedrà. E si andrà poi, entro il 20 gennaio, al giudizio di ammissibilità della Corte costituzionale, sul quale torneremo. Intanto, il percorso referendario rimane aperto, e bisogna essere in campo. Per qualche dubbio sull’opportunità, che traspare tra i sostenitori, va chiarito che almeno per la richiesta sostenuta dalle firme non c’è proprio nessuno - in specie, non il comitato promotore - che possa dire “abbiamo scherzato”. Il referendum totale si azzera solo se sopravviene una legge che abroga la 86/2024. È giusto così. Se non accade, nessuno è legittimato più del popolo sovrano a rispondere a chi vuole, con questa e altre riforme, “rivoltare il paese come un calzino” (copyright Meloni 2022).
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