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De Luca, il terzo mandato è anticostituzionale
di Massimo Villone da la Repubblica Napoli del 6/8/2021
Il presidente De Luca ci informa che entro l’anno la Campania avrà una nuova legge elettorale. Pensa di correre per un terzo mandato. La domanda è: ma può farlo secondo le regole? No. Per l’articolo 122 della Costituzione il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del presidente sono disciplinati con legge regionale nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica. In attuazione dell’art. 122, la legge 165/2004, art. 2, lett. f, include tra i principi fondamentali da osservare la previsione della “non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del presidente della Giunta regionale”. Il principio è chiaro: essendo il mandato di durata quinquennale, non si può rimanere al potere per più di dieci anni consecutivi. Che ci sia un limite è ragionevole e opportuno per cariche che comportano poteri di gestione. Così è per i sindaci, o i rettori di università. È un presidio per il corretto e sano svolgimento della vita politica e istituzionale. In questa prospettiva De Luca, già al secondo mandato (2015, 2020), dovrebbe fermarsi per un giro nel 2025. Leggiamo che De Luca cita il modello veneto. E in effetti il presidente Zaia è al suo terzo mandato (2010, 2015, 2020). Come mai? Il trucco c’è, e si vede. La legge veneta 5/2012 richiama il limite dei due mandati (art. 6), ma tutto sta nel momento dal quale si comincia a contarli. A quanto pare ha prevalso l’interpretazione che il limite dovesse applicarsi a partire dalle elezioni successive alla entrata in vigore della stessa legge del 2012. Quindi, per Zaia l’elezione del 2010 non conta. E il suo terzo mandato (2020) diventa magicamente il secondo. Potremmo definirlo un trucco contabile. Cosa vuole De Luca? Probabilmente una nuova legge elettorale in cui si richiami il divieto di terzo mandato, ma lo si dichiari – sull’esempio del Veneto - applicabile alle legislature successive all’entrata in vigore. Varrebbe quindi a partire dalla elezione del 2025, e da quella data gli consentirebbe due mandati. De Luca quasi forever, potenzialmente in carica fino al 2035. Un traguardo impegnativo, anche per un giovanotto rampante come De Luca. Una interpretazione aberrante. Un principio fondamentale in attuazione dell’art. 122 Cost., presente nell’ordinamento fin dal 2004, troverebbe applicazione in Campania trent’anni dopo, consentendo medio tempore un presidente con quattro mandati e venti anni di potere. Alla fine, in base alla lettura veneta e forse campana, l’applicazione del principio dipende in realtà dalla regione. Portando fino in fondo il ragionamento, basterebbe che la legge regionale non menzionasse la non rieleggibilità per avere un presidente rieleggibile a vita. Una conclusione insostenibile. L’interpretazione corretta è un’altra. Il limite dei due mandati consecutivi è principio fondamentale vigente nell’ordinamento dal 2004, e impone che nessun presidente regionale possa essere rieletto una terza volta. Se una legge regionale sul punto tace, è illegittima costituzionalmente per l’omissione, in quanto “non prevede”. Parimenti la legge regionale è illegittima costituzionalmente se sposta artificiosamente l’applicazione del principio, consentendo di fatto lo svolgimento di più di due mandati consecutivi, aggirando il principio posto dalla legge 165/2004, e quindi violando l’art. 122 della Costituzione. Come si può far valere l’illegittimità? A procedimento elettorale avviato, potenziali controinteressati potrebbero presentare ricorsi, con l’obiettivo di portare la questione in Corte costituzionale in via incidentale. Ma soprattutto la legge regionale dovrebbe, entro 60 giorni dalla pubblicazione, essere impugnata dal governo con ricorso alla corte in via principale, ai sensi dell’art. 127 della Costituzione. E se un governo – com’è accaduto – si distrae e non impugna? Può recuperare. Con il decreto-legge 86/2020, convertito in legge 98/2020, ha esercitato il potere sostitutivo ex art. 120, comma 2, Cost., integrando la legge elettorale pugliese con norme sulla doppia preferenza di genere. Il motivo era dato dal mancato recepimento nella legge regionale dei principi fondamentali di parità di genere di cui all’art. 4 della legge 165/2004. Analogo intervento sostitutivo potrebbe bene ipotizzarsi per altro principio fondamentale posto dalla medesima legge, come è l’ineleggibilità per il terzo mandato consecutivo. Di sicuro attiene alla buona salute del sistema politico e delle istituzioni. Per dirla con termini in voga, la transizione - ecologica e non solo - è strumento essenziale di resilienza.
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