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Lo spillover della legge valdostana
di Massimo Villone dal Manifesto del 4/12/2020
Siamo al dunque. La Valle d’Aosta si dichiara repubblichetta indipendente. Lo ha fatto approvando il 2 dicembre con 28 favorevoli e 7 astenuti una legge con cui esce dalla zona rossa dando via libera al commercio al dettaglio, ai servizi alla persona, a bar e ristoranti, a musei e biblioteche e ovviamente a piste da sci. La legge entra in vigore con la pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione. La proposta originaria viene dalla Lega, che l’ha votata con gli autonomisti, mentre i consiglieri riferibili al Pd si sono astenuti. Secondo il capogruppo leghista Manfrin è stata ricalcata «l’impostazione della legge attuata nella Provincia autonoma di Bolzano per evitare rilievi di costituzionalità». Il riferimento è alla legge Bolzano n. 4/2020, che disattendeva le regole nazionali. Leggemmo di blande rimostranze del ministro Boccia. Poi, Palazzo Chigi in sostanza abbozzò. Il rapporto tra stato e regioni speciali è complesso. Ma anche gli statuti speciali pongono limiti al legislatore regionale, tenuto in specie ad osservarli in un contesto come quello pandemico. L’autonomia ha senso quando attiene a questioni che riguardano essenzialmente i cittadini residenti nel territorio regionale. Ma aprire le piste di sci non tocca solo i valdostani. Piuttosto, si vogliono attrarre i piemontesi, i lombardi, i liguri. Lo spillover è la ragione stessa della legge. Ma chi è attratto e viene contagiato diventa untore al ritorno nella dimora di appartenenza. Pare che il governo intenda proporre ricorso alla Corte costituzionale. In una recente sentenza (187/2020) la Corte ha ritenuto la Regione Valle d’Aosta chiamata in principio a osservare gli indirizzi statali in materia di tariffe del servizio idrico. Qui lo spillover della disciplina regionale è minimo, essendo anzitutto volta alla tutela degli utenti del servizio residenti nel territorio. Sarebbe davvero singolare che non si riconoscesse ora un vincolo all’osservanza di direttive che sono volte a garantire un bene – la salute – in un contesto che geneticamente non può essere limitato ai soli residenti nella regione. Possiamo pensare a un atteggiamento favorevole della Corte. Ma il problema del ricorso è dato dai tempi. Anche supponendo la massima tempestività, è possibile che la legge regionale rimanga vigente e applicabile almeno per le prossime feste. Con questo, i danni – in specie da piste di sci – non sarebbero evitati. Il governo dovrebbe considerare l’uso dei poteri sostitutivi ex art. 120, comma 2, Cost., da ultimo utilizzati avverso la Puglia per la legge elettorale regionale (decreto-legge 86/2020). Si può argomentare che siano applicabili anche alle regioni speciali, quanto meno in uno scenario pandemico. Infine, siamo all’ennesima dimostrazione di fallimento della concertazione all’estremo e dell’appeasement che Boccia e Palazzo Chigi hanno fin qui perseguito, solo da ultimo mostrando qualche resipiscenza. Secondo Boccia con la crisi Covid nasce un nuovo regionalismo, fatto di leale collaborazione e di concertazione. Siamo invece alla secessione del popolo valdostano. Non concertazione, ma concertino dissonante.
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